Risarcimento del danno per perdita parentale - Quantificazione - Mancata applicazione delle Tabelle milanesi.

21 ottobre 2017

RISARCIMENTO DEL DANNO PER PERDITA PARENTALE - Quantificazione - Mancata applicazione delle Tabelle milanesi.

Il Tribunale di Messina - rilevata la piena responsabilità per colpa dell’Azienda convenuta -  ha liquidato in € 25.000,00, oltre accessori, il risarcimento del danno per perdita parentale in favore del Cliente, figlio della de Cuius, deceduta in ospedale a seguito di caduta intervenuta nel corso dell’esecuzione di un esame radiografico.

Duole rilevare, tuttavia, come il Tribunale - che ha lucidamente e compiutamente argomentato la sentenza in ordine alla responsabilità dell’Ente - abbia poi superficialmente statuito in ordine alla quantificazione del danno operando una liquidazione secondo criteri di risarcimento non satisfattivi ed affidati unicamente ad una equità valutativa che rasenta l’arbitrio.

Nella motivazione della sentenza il Giudice dichiara espressamente di avere determinato l’entità del risarcimento in via meramente equitativa senza rapportarsi ad alcun parametro di riferimento.

Orbene tale affermazione è illegittima e non condivisibile in quanto in contrasto con l’attuale sistema risarcitorio che - pur prevedendo l’equità come unica forma possibile di liquidazione per danni che siano privi della caratteristica  della patrimonialità (come il danno biologico e il danno morale) - ha introdotto un sistema di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette tabelle elaborate dagli Uffici giudiziari, al fine di evitare il ricorso da parte del Giudice al mero arbitrio ed a una liquidazione che non risarcisca nella sua totalità il danno patito.

Infatti, come da consolidata giurisprudenza, il parametro di valutazione equitativa del danno parentale deve partire dalla soglia di gravità e della permanenza degli effetti del danno ingiusto, utilizzando i parametri tabellari in uso dal Tribunale di Milano rispettando la personalizzazione del danno e il criterio equitativo della approssimazione al preciso ammontare.

E’ stato, quindi, proposto appello in punto quantum avverso la predetta sentenza e la Corte - in parziale riforma della sentenza di primo grado - ha condannato l’Ente al risarcimento del danno nella maggiore misura di € 52.000,00, oltre accessori.

Il Giudice di seconde cure - pur raddoppiando nell’ammontare l’importo liquidato in via equitativa  a titolo risarcitorio -  non solo non ha applicato le Tabelle milanesi che prevedono un risarcimento di gran lunga superiore (ricompreso tra € 163.990,00 ed € 327.990,00)  ma nella valutazione di tutti gli elementi utili per determinare l’esatto ammontare risarcitorio, ha connotato negativamente “la mancata convivenza tra madre e figlio, e anzi la residenza degli stessi in località notevolmente distanti, tali da consentire solo colloqui telefonici e la frequentazione un mese l’anno” come se la necessità per un figlio di trasferirsi al nord per lavoro possa essere “squalificante” dei suoi rapporti affettivi con il genitore e senza considerare che l’attore trascorreva il suo unico mese di vacanza proprio presso la Madre in Sicilia.

Avverso la predetta sentenza verrà proposto Ricorso in Cassazione per violazione di norme di diritto.

Per la consultazione del testo integrale della sentenza del Tribunale di Messina e della sentenza della Corte d’Appello di Messina si rimanda alla Sezione Documenti del presente sito, ove sono pubblicate.

Avv. Ornella Sirtori

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