PATTO FIDUCIARIO - Convivenza di fatto - Obbligazioni naturali - Sentenza ex art. 2932 C.C..
Intervenuta la separazione legale tra i coniugi, nell’interesse della Cliente è stato promosso un giudizio nei confronti del marito affinché le fosse trasferito ex art. 2932 C.C. il diritto di proprietà del 50% della unità immobiliare, già adibita a casa coniugale, in forza del patto fiduciario scritto con il quale il convenuto (all’epoca dei fatti convivente di fatto) si era impegnato a trasferirle detto diritto senza versamento di alcun corrispettivo.
Il Tribunale ha accolto la domanda attorea ritenendo inadempiente il marito che, senza addurre alcuna legittima giustificazione, si era rifiutato di andare al rogito.
Il Giudice ha, altresì, ritenuto infondata la domanda riconvenzionale avversaria di rimborso delle rate di mutuo versate in costanza di convivenza, sul presupposto che il pagamento delle rate di mutuo solo da parte del convenuto può considerarsi “adempimento di una obbligazione naturale poiché furono dazioni connotate da adeguatezza e proporzionalità: si trattava di pagamenti di rate nell’interesse di tutta la formazione sociale, ivi incluso il figlio, onde consentire la convivenza sotto lo stesso immobile, si trattò di rate di mutuo di importo non eccessivo” e ciò tenuto conto dei maggiori redditi da lavoro pacificamente percepiti dal marito.
Risulta, invece, dovuto il 50% delle rate di mutuo versate dal marito successivamente alla separazione, nella misura indicata dai relativi estratti conto.
Il Tribunale, quindi, ha trasferito ex art. 2932 C.C. in favore della Cliente la proprietà della quota di ½ dell’immobile in questione, condizionando il trasferimento al pagamento da parte dell’attrice della somma dovuta a titolo di rimborso.
A seguito della sentenza de qua, le parti hanno poi raggiunto un accordo complessivo per la definizione di tutti i loro rapporti personali/patrimoniali pendenti nell’ambito di un divorzio congiunto.
Per la consultazione del testo integrale della sentenza del Tribunale di Monza si rimanda alla Sezione Documenti del presente sito, ove è pubblicata.
Avv. Ornella Sirtori
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