Sentenza n. ..../09
Rep. n. .....
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, Giudice dott.ssa Maria Luisa Tortorella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al a. 3220/99 R.G. A.C., posta in decisione all'udienza di giovedì 27 novembre 1999,
promossa da
*A.B.*, elettiv. te domiciliato in Messina Via Centonze 152, presso lo studio dell'Avv. Stefania Arena, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Pasquale Scalambrino del Foro di Monza per procura in atti,
attore
contro
A.S.P. di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Messina, Via ** **, presso l'Ufficio legale dell'A.S.P., rappresentata e difesa dall'Avv, ** ** unitamente e disgiuntamente a]l'Avv. ** ** per procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato,
convenuta
avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni
All'udienza del 27 novembre 2008 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutte le domande ed eccezioni formulate nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svoglimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 22 novembre 1999 A.B. conveniva in giudizio l'A.S.P. di Messina; premesso di essere figlio di C.D., esponeva che la madre, in data 15.12.97, era stata ricoverata presso l'Ospedale di Patti, con diagnosi di ittero di soggetto in calo ponderale; il giorno successivo le veniva diagnosticata una anemia perniciosa, disposta l'esecuzione di rx al torace, durante l'esecuzione del predetto esame, la C.D. cadeva al suolo battendo la testa, entrava in coma e, dopo essere stata trasferita all'Ospedale di Messina, decedeva in data 20.12.97; l'attore chiedeva quindi il risarcimento - sia iure proprio che iure hereditatis - dei danni subiti a causa del decesso della madre, cagionato da una inidonea assistenza prestata alla stessa dai sanitari del nosocomio pattese.
Si costituiva I'A.S.P.di Messina, eccependo preliminarmente la non integrità del contraddittorio, dovendo l'attore chiamare in giudizio anche i sanitari che si erano occupati della sig.ra C.D. in occasione del ricovero della stessa presso l'Ospedale di Patti; nel merito contestava le pretese vantate da parte attrice e ne chiedeva il rigetto.
Rigettata la preliminare eccezione di violazione di litisconsorzio necessario, ammesse ed assunte le prove orali chieste dalle parti, disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 27 novembre 2008 procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei succintamente riportati in epigrafe.
Trascorsi i termini ex art. 190 c.p.c., cbn. dsp. art. 281 quinquies c.p.c., questo giudice pronuncia la presente sentenza per i seguenti
motivi della decisione
Il A.B. ha agito nei confronti dell'A.S.P. di Messina chiedendo il risarcimento dei danni sia iure proprio che iure hereditatis subiti a causa del decesso della propria madre, C.D., avvenuto a seguito di una caduta verificatasi nell'Ospedale di Patti; la C.D. era stata ricoverata presso il nosocomio pattese in data 15.12.97 in condizioni generali "scadenti", accusando calo ponderale, anoressia, astenia; a seguito degli esami ematochimici che venivano eseguiti le veniva diagnosticata una anemia perniciosa, con conseguente necessità di trasfusioni di sangue; in data. 16.12.97 la C.D., mentre si stava sottoponendo all'esame radiografico del torace (in posizione ortostatica), cadeva al suolo battendo la tesa; a seguito della caduta entrava in corna e decedeva quattro giorni dopo. Il A.B. ha lamentato che la morte della madre sarebbe stata causata da una non idonea assistenza dei sanitari, tenuto conto che la C.D. era evidentemente soggetto molto debole, necessitava di immediate trasfusioni di sangue (in realtà la paziente ricevette la prima trasfusione solo successivamente alla caduta, in data 16.12.97) e non avrebbe potuto essere sottoposta ad esame radiografico in posizione eretta senza le opportune cautele in relazione allo, stato di astenia in cui si trovava.
L'A.S.P. ha respinto ogni accusa rilevando che nessuna responsabilità poteva imputarsi ai sanitari che avevano assistito la C.D. presso il nosocomio di Patti, atteso che la paziente aveva dimostrato di essere autonoma, autosufficiente ed in grado di muoversi senza problemi sicché l'aver eseguito la radiografia in posizione ortostatica non poteva qualificarsi come condotta imprudente o negligente dei sanitari.
In ordine alla responsabilità dell'ente ospedaliero convenuto, si rileva che la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante, ha chiarito che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento dal corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, dal personale
paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in
vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento dalle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art, 1228 c.c. all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. Civ. sez. 111, 9 novembre 2006 n. 23918; Cass. Civ. S.U., 11 gennaio 2008 n. 577).
Relativamente all'accertamento della responsabilità medica dell'Azienda ospedaliera convenuta occorre dar conto di un'evoluzione giurisprudenziale intervenuta negli ultimi anni in materia; secondo tale indirizzo, ormai condivisa dalla giurisprudenza di merito e confermato più volte dalla Suprema Corte (da ultimo, con sentenza n. 24791 dell'8 ottobre 2008), inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente (per tutte, Cass. Civ. S.U. 11 gennaio 2008 n. 577), il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della provadell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso in esame quindi, sulla struttura sanitaria convenuta grava l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero che l'inesattezza della stessa dipende da causa non imputabile ad essa, cioè la prova del fatto impeditivo.
La giurisprudenza è, infatti, ormai costante nel ritenere che in terna di riparto dell'onere probatorio nelle cause di responsabilità medica, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento o, come nel caso di specie, del ricovero, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, non rilevando la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma quale parametro di valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa (Tribunale Trani, 7 gennaio 2008; Tribunale Milano, 22 aprile 2008 n. 40662).
Prima di proseguire con i necessari accertamenti relativi alla sussistenza di una colpa ascrivibile ai sanitari dell'Ospedale nell'assistenza della C.D., con conseguente responsabilità in ordine al decesso della stessa, deve esaminarsi il rilievo svolto dall'Azienda convenuta, relativamente all'intervenuta assoluzione in sede penale, ormai divenuta irrevocabile, dei sanitari che si occuparono della C.D. durante il ricovero.
L'assunto dell'Azienda, secondo cui la pronuncia di assoluzione in sede penale non potrebbe non riverberare i suoi effetti anche in sede civile, non può essere condiviso.
La S.C. ha infatti chiarito che "con l'opzionecivile, il preteso danneggiato agisce (art. 75, 2° c.p.p.) in sede civile prima dell'inizio dell'azione penale, senza trasferirla in sede penale allorché ciò gli sarebbe consentito, ovvero agisce in sede civile quando non gli era più consentita la costituzione di parte civile, ma prima che nel giudizio penale sia emessa sentenza di primo grado (art. 75, 3° c.p.p.): in entrambi i casi i processi rimangono separati e l’azione civile prosegue indisturbata; quanto ai rapporti tra i due giudizi, la condanna irrevocabile in sede penale ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento ex art. 651 c.p.p.; invece, l’assoluzione irrevocabile in sede penale non pregiudica l'attore del giudizio civile (art. 652 c.p.p.). I casi qui considerati sono quelli di chi ha scelto di affidare fin dall'inizio le proprie ragioni al rimedio civilistico, ovvero di chi ha dovuto adottare tale scelta non potendo più inserirsi nel processo penale (ma prima che fosse emessa sentenza penale di primo grado): egli si avvantaggia della sentenza di condanna a carico del convenuto, .. ma non sar pregiudicato dall’assoluzione del giudice penale, perché egli non ha partecipato al giudizio penale. Quindi, può accadere che l'imputato sia assolto in sede penale e condannato m sede civile, …è scontata dunque la possibilità di giudicati contraddittori e va constatata la sicura duplicazione di attività giudiziarie" (Cass. Civ. sez. III,27 gennaio 2005 n. 1654).
Sul punto, quindi, non può che rilevarsi l'assoluta irrilevanza nel presente giudizio delle pronunce penali inerenti l'accertamento della responsabilità dei sanitari, dipendenti della struttura ospedaliera.
Ciò premesso, ritiene questo giudice che, all'esito dell'istruttoria svolta ed in particolare della documentazione medica acquisita, delle prove testimoniali assunte e della c.t.u. espletata, la domanda di risarcimento proposta all'attore sia fondata e debba essere accolta.
La C.D., infatti, sin dal momento del ricovero mostrava chiari sintomi di debolezza, astenia, calo ponderale (poi riscontrati dagli esiti degli esami ematochirnici eseguiti) tanto che nello stesso giorno del ricovero (15.12.97) le erano state prescritte trasfusioni di sangue (eseguite solo il giorno successivo, dopo la caduta risultata poi fatale). Trasportata presso il reparto di radiologia dello stesso ospedale, veniva sottoposta ad esame rx al torace in posizione ortostatica; durante tale esame la paziente cadeva, procurandosi un grave trauma cranioencefalico, entrava in coma e dopo appena quattro giorni, in data 20.12.97 decedeva.
Come rilevato dal c.t.u. nominato, all'esito di valutazioni ponderate e convincenti, che questo giudice ritiene di condividere, la C.D., date le sue condizioni di salute e, soprattutto, il grave stato di anemia in cui si trovava (peraltro evidenziato da subito dai sanitari del reparto in cui eraricoverata che avevano' infatti prescritto - per ben due volte nel pomeriggio del 15.12 – trasfusioni di sangue) non avrebbe dovuto essere sottoposta all’esame radiografico in posizione ortostatica ma supina; ciò doveva ritenersi adeguata misura precauzionale al fine di scongiurare il pericolo di lipotimie, cali pressori o alterazioni della funzione respiratoria, tutti eventi probabili tenuto conto delle condizioni generali di salute della C.D..
Deve quindi rilevarsi una colpa dei sanitari che assistevano la madre dell'attore, colpa concretizzatasi nel non aver messo in opera ogni cautela necessaria ad evitare il rischio –prevedibile - poi concretizzatosi della caduta della C.D., soggetto debole, anemico ed al quale era stato raccomandato di non alzarsi dal letto (v. dep. dott. ** , ud. 18.11.04).
Ai fini della decisione del presente giudizio, peraltro, non occorre accertare se la responsabilità sia ascrivibile ai sanitari del reparto in cui era ricoverata la paziente, che avrebbero dovuto prescrivere l'esame rx in posizione supina, ovvero ai sanitari del reparto di radiologia che, in presenza di una paziente debole ed anemica (condizioni peraltro ben evidenziate nella cartella clinica che accompagnava la C.D.) avrebbero dovuto predisporre prudentemente le opportune cautele.
Ciò che rileva è che è emersa, nello svolgimento dei fatti, una responsabilità dei sanitari e, conseguentemente, della struttura ospedaliera pattese, nella caduta della C.D. il cui esito è risultato fatale.
L'azienda convenuta, peraltro, non ha dimostrato l'assenza di un flesso di causalità tra la caduta ed il decesso della madre dell'attore.
Al contrario, secondo quanto accertato dal c.t.u. nominato, appare chiaro che il grave trauma cranico, con conseguente devastante emorragia cerebrale e frattura occipitale, sia stato direttamente responsabile del decesso della paziente, in quanto foriero di compromissione acuta ed irreversibile di strutture nobili encefaliche, responsabili del mantenimento dello stato di veglia e dell'omeostasi cardiocircolatoria e respiratoria.
Ciò posto, l'Azienda convenuta deve essere condannata al risarcimento, a favore dell'attore, dei danni da queti subiti a causa della morte della madre.
Riguardo ai danni chiesti iure hereditatis, la domanda deve essere rigettata.
Come di recente sostenuto alla S.C. "in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale jure hereditatis, a condizione però che la vittima 'sia Stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di corna e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso" (Cass, Civ. sez. III, 28 novembre 2008 n. 28423).
Nel caso di specie, è emerso chiaramente che la C.D., a seguito della caduta e della frattura occipitale, era entrata in stato di corna decedendo poi appena quattro giorni dopo.
Deve quindi ritenersi che non sia configurabile un'autonoma voce di danno risarcibile a favore della madre dell'attore, da questi vantata iure hereditatis.
La domanda di risarcimento danni vantati iure proprio appare invece fondata e deve essere accolta.
Nell'ambito dei danni fatti valere iure proprio dai congiunti di una persona deceduta a causa di una condotta illecita altrui, occorre distinguere il danno biologico, liquidabile allorch6 la sofferenza cagionata ai parenti, della vittima abbia determinato loro una lesione dell'integrità psicofisica, provocando un'apprezzabile permanente patologia ovvero aggravando una patologia preesistente dal danno morale e dal danno c.d. parentale, da perdita del congiunto.
Entrambe le voci, come chiarito alla S.C. a ss.uu. con le sentenze nn. 26972 e 26973 dell'11 novembre 2008, rientrano nel danno non patrimoniale ("Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali] ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale.
Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra; pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area de] danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del, danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato. Possono costituire solo ”voci” del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicchè darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione").
Puntualizzata la posizione in materia della S.C., occorre rilevare che, nel caso in esame, il A.B. non ha lamentato una lesione della sua integrità fisica quanto piuttosto una sofferenza morale derivante dalla morte della congiunta, voce che, come chiarito, comprenderà sia il danno morale soggettivo che il danno parentale (Cass. Civ. n. 26972/08 già cit.).
La liquidazione di tale danno, peraltro, non può che avvenire in via equitativa, non sussistendo alcun parametro cui ancorarsi, personalizzandolo in funzione del grado di parentela tra l'attore e la vittima, dell'età del danneggiato, delle modalità e della gravità del fatto lesivo nonché della
eventuale convivenza, al momento del sinistro, della vittima con` i suoi congiunti.
Nel caso di specie, tenuto conto che la C.D. al momento del ricovero aveva 65 anni ed era affetta da una grave forma di anemia, i cui probabili esiti non sono stati accertati, avuto riguardo alle modalità dell'incidente occorso alla C.D. nonché alla circostanza che l'attore non conviveva con la madre al momento del decesso, ma era già sposato e viveva a Monza, rilevato comunque che, come emerso dalla deposizione della moglie dell'attore, quest'ultimo era legato affettivamente alla madre, trascorreva con lei un mese d'estate in Sicilia e la sentiva spesso telefonicamente, ciò
considerato, appare equa la liquidazione di € 25.000,00.
Infine, occorre osservare che il danno biologico, in tutte le sue componenti, essendo soggetto, come già evidenziato, a liquidazione equitativa e comunque operata con riferimento a valori monetari attuali, non richiede alcuna rivalutazione.
In ordine alla richiesta di corresponsione degli interessi legali sulle somme spettanti a titolo di risarcimento danni, con la nota pronuncia a ss.uu. n. 1712/95 la Corte di Cassazione ha rilevato che, in ipotesi di debiti di valore, atteso che la rivalutazione monetaria consente di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare, tenendo conto della svalutazione intervenuta tra il momento della verificazione del danno ed il momento della liquidazione dello stesso, é possibile individuare un'ulteriore voce di danno, determinata dal ritardo con il quale il danneggiato riceve la prestazione in denaro che costituisce, in termini monetari, l'equivalente del bene, perduto. Tale danno, consistente dunque nel danno da ritardo nel risarcimento, ossia nella mancata disponibilità di una somma di denaro che, se ottenuta immediatamente, al momento del verificarsi del danno, avrebbe consentito ai danneggiato di conseguire determinati vantaggi (ad es. impiegando il denaro in modo da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria), ove provato, anche mediante presunzioni semplici, deve essere risarcito.
Nel caso di specie, non avendo l'attore indicato in modo specifico le condizioni economiche della famiglia, né le abitudini di risparmio o di spesa della stessa, appare opportuno fare riferimento alla figura del risparmiatore occasionale, che, a fronte dell'elevato importo della somma, non avrebbe destinato la stessa integralmente al consumo, ma L'avrebbe investita in depositi bancari o postali.
Gli interessi c.d. compensativi, da calcolare nella misura legale, non possono tuttavia essere computati sulle somme come sopra liquidate, almeno con riguardo alle voci di danno per invalidità temporanea e permanente come sopra indicate, ossia definitivamente rivalutate con riferimento a valori monetari attuali (conseguendone, in caso contrario, un'indebita rivalutazione degli stessi interessi), dovendo essere calcolati sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo; ciò tino alla data della sentenza, posto che, da tale momento fino al soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, trasformandosi il debito di valore in debito di valuta.
Per effettuare tale calcolo, occorrerà quindi devalutare la somma, pari ad € 25.000,00 secondo gli indici ISTAT, fino alla data dell'evento lesivo (16.12.97); so tale somma, via via rivalutata anno per anno, potranno calcolarsi gli interessi compensativi, stabiliti nella misura legale, da giungere alla predetta somma.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, ivi comprese le spese di c.Lu. poste definitivamente a carico dell'Azienda convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3220/99 R.G.A.C., sulla domanda proposta da A.B. contro A.S.P. di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- accoglie parzialmente le domande dell'attore e, per l'effetto, condanna l'Azienda convenuta al pagamento, a favore dell'attore, della somma di € 25.000,00 oltre interessi calcolati come indicato in parte motiva;
- condanna l'Azienda convenuta alla rifusione, a favore dell’attore, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 6.683,35, di cui € 960,35 per spese, € 1.943,00 per diritti ed € 3.780,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u..
Messina, 7 settembre 2009
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)
Archivio news