LA CONVIVENZA DI FATTO: RESUPPOSTI, EFFETTI e TUTELE.
Ai sensi della Legge n. 76/2016 si intendono "conviventi di fatto" due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4, lettera b) del comma 1 dell'art. 13 D.P.R. n. 223/1989.
Per cui, affinché possa trovare applicazione la normativa prevista dalla Legge in esame, è necessario recarsi in Comune per rendere la predetta dichiarazione anagrafica.
In difetto, nessuna rilevanza "esterna" assume la convivenza.
La Legge prevede che:
1) i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
2) in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonchè di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione ospedaliere previste per i coniugi e i familiari;
3) ciascun convivente può designare (in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità a redigerla, alla presenza di un testimone) l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere: per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte: per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
4) in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza: il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Detto diritto viene meno se il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa comune o in caso di matrimonio o di nuova convivenza;
5) nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto;
6) nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni i conviventi di fatto;
7) al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno della impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato;
8) il convivente di fatto è legittimato a proporre la domanda di interdizione e/o inabilitazione del convivente;
9) il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno nell'interesse dell'altra;
10) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nella individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
La Legge prevede inoltre che i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio o da un Avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Detto contratto deve essere iscritto all'anagrafe del Comune di residenza dei conviventi ai fini dell'opponibilità ai terzi.
Il predetto contratto può contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (in difetto di espressa previsione opera il regime della separazione dei beni e il regime prescelto può essere modificato in qualsiasi momento).
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o a condizione, e se inseriti si hanno per non apposti.
Il contratto di convivenza si risolve per :
a) accordo tra le parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona.
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta per iscritto secondo le modalità sopra indicate.
Nel caso in cui il contratto preveda il regime della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione.
Nel caso di recesso unilaterale dal contratto, se la parte recedente ha la disponibilità esclusiva dell'immobile, la dichiarazione di recesso (da notificare all’altra parte) deve contenere a pena di nullità il termine non inferiore a 90 giorni concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
Ai contratti di convivenza si applica la Legge nazionale comune dei contraenti.
Ai conviventi di diversa cittadinanza si applica la leggedel luogo in cui la convivenza è prevalentemente organizzata.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il Giudice stabilisce il diritto agli alimenti in favore del convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento in misura proporzionale al periodo di convivenza.
Nonostante il tenore letterale della Legge in esame sembrerebbe deporre in senso contrario, si ritiene che l'autonomia negoziale delle parti possa regolamentare anticipatamente anche le fasi patologiche della convivenza, tra le quali la cessazione per recesso unilaterale o su accordo, prevedendo conseguenze di contenuto economico sulla base di ciascuna fattispecie.
Sono a Vostra disposizione per ogni necessità e/o chiarimento, consapevole che ciascuna situazione è peculiare e meritevole di approfondimento e assistenza personalizzata.
Avv. Ornella Sirtori
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